Legge sul diritto d’autore
-L. 633/1941-
Estratto della sezione I
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORECAPO I
Opere protette
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORECAPO I
Opere protette
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative,
hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresi’ protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 ((, nonche’ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore)).
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se’ opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreche’ non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche’ originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se’ carattere creativo e valore artistico.((26))
AGGIORNAMENTO (26) La L. 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto (con l’art. 17, comma 1) che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all’articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.”
Art. 3.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresi’ protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5.
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Soggetti del diritto
Art. 6.
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore e’ costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7.
E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8.
E’ reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi e’ in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero e’ annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9.
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima e’ ammesso a far valere i diritti dell’autore, finche’ questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorche’ si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 10.
Se l’opera e’ stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di piu’ persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale puo’ peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non puo’ essere pubblicata, se inedita, ne’ puo’ essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o piu’ coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera puo’ essere autorizzata dall’autorita’ giudiziaria, alle condizioni e con le modalita’ da essa stabilite.
Art. 11.
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonche’ alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
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Estratto della Sezione II
CAPO 3
Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalita’ dell’autore (Diritto morale dell’autore)
Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalita’ dell’autore (Diritto morale dell’autore)
Art. 20.
((Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternita’ dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione)). Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non puo’ opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra’ opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera gia’ realizzata. Pero’ se all’opera sia riconosciuta dalla competente autorita’ statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni.
Art. 21.
L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita’ di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22.
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non e’ piu’ ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
Art. 23.
Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 puo’ essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L’azione, qualora finalita’ pubbliche lo esigano, puo’ altresi’ essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’Associazione sindacale competente.
Art. 24.
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri. Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano piu’ e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorita’ giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E’ rispettata, in ogni caso, la volonta’ del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
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GU n.166 del 16-7-1941
Bibliografia
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